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Risoluzione delle controversie e covid-19: l’arbitrato

La grave crisi sociale, sanitaria ed economica provocata dal COVID-19 e le conseguenti misure adottate dal Governo pongono il problema per moltissimi imprenditori e privati di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. E’ prevedibile che numerose saranno le controversie che potranno insorgere tra parti contrattuali con contrapposti interessi, ben potendo coinvolgere rapporti tra clienti e fornitori, tra concedenti e affittuari, tra franchisor e franchisee, tra committenti e appaltatori, tra locatori e conduttori ecc.

Considerando anche l’attuale inattività dei Palazzi di Giustizia causata dalla sospensione forzata, potrebbe essere utile considerare altri strumenti di soluzione delle controversie, alternativi a quello della giustizia ordinaria, per ottenere in tempi brevi una decisione efficace. A parte lo strumento della mediazione, ove le parti siano disponibili a farsi guidare da un terzo verso una soluzione condivisa della controversia insorta, nel caso di lite non componibile amichevolmente, anziché ricorrere alla giustizia ordinaria, potrebbe essere preferito lo strumento arbitrale quale metodo per la risoluzione della controversia.

Come è noto, l’arbitrato costituisce uno strumento d’eccellenza per la soluzione delle controversie in alternativa alla giustizia ordinaria. L’arbitrato può essere utilizzato per la risoluzione di tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili e, pertanto, della più gran parte delle liti di carattere civile, commerciale e societario ed anche aventi origine in un rapporto non contrattuale (ad esempio, di illecito concorrenziale).

Nella situazione di emergenza in cui ci troviamo, quella dell’arbitrato ben potrebbe essere una soluzione veloce e certa per quanto riguarda la durata e i costi.

Ed infatti ricordiamo che si può ricorrere all’arbitrato sia quando nel contratto è prevista una clausola compromissoria – e questo è il caso usuale – sia in assenza di una clausola compromissoria all’interno del contratto, se le parti decidono di accordarsi in tal senso nel momento in cui è già sorta la controversia, ricorrendo al c.d. compromesso che si può formare anche mediante accettazione della domanda di arbitrato formulata da una delle parti – meccanismo previsto da numerose istituzioni arbitrali. Nella situazione emergenziale odierna – anche nell’ottica di un suo prolungamento – si noti che nell’arbitrato è possibile procedere in via telematica sia al deposito delle domande che degli atti, sia allo svolgimento delle udienze arbitrali: tutto il procedimento può, quindi, essere gestito da remoto.

In sintesi, l’arbitrato, quale strumento alternativo per la soluzione delle controversie, grazie alle sue peculiari caratteristiche di flessibilità e prevedibilità quanto a tempi e costi, di perfetta adattabilità ai meccanismi digitali di svolgimento del procedimento, di offerta di una ampia gamma di rimedi (in alcuni casi anche anticipatori e simili a provvedimenti cautelari) e grazie altresì alla possibilità di scegliere l’arbitro in base alla sua competenza e professionalità, rappresenta certamente una valida alternativa per la soluzione di tutte le liti che potranno insorgere a causa dell’emergenza COVID-19 ed altresì delle liti già pendenti.

Ove considerati, tali vantaggi indurranno certamente le parti ad inserire, nelle loro future contrattazioni, una clausola arbitrale, in modo tale che, una volta insorta la lite, l’arbitrato sarà già il procedimento prescelto per la soluzione della stessa.

In ogni caso è di fondamentale importanza che la convenzione arbitrale sia redatta correttamente e non dia adito ad equivoci, sia che si tratti di compromesso per dirimere una lite già insorta, sia che si tratti di clausola compromissoria da inserire in un contratto, tenendo conto della natura del rapporto contrattuale, della posizione della parte che potrebbe, più probabilmente, risultare inadempiente e valutando tutti gli elementi addizionali che potrebbero venire in rilievo (ad esempio se scegliere un arbitrato ad hoc ovvero un arbitrato amministrato e, in tal caso, quale regolamento arbitrale prediligere, quale luogo indicare come sede dell’arbitrato, se preferire un arbitro unico ovvero un collegio arbitrale).