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Il concept store è proteggibile come opera d’architettura

Si è concluso, con la sentenza della Corte di cassazione n. 8433 del 30 aprile 2020, il terzo round della vicenda che ha visto contrapposte due aziende leader della cosmetica italiana, Kiko S.p.a. in veste di resistente e Wycon S.p.a. in veste di ricorrente.

Il portato forse più rilevante della sentenza in questione – anche per le sue implicazioni pratiche rivolte agli operatori economici – è rappresentata dal principio di diritto dettato in merito alla tutelabilità di un progetto e di un’opera di arredamento di interni – e dunque anche del layout di una catena di negozi – come opera dell’architettura ai sensi dell’art. 2, n. 5 L.a. (Legge sul diritto d’autore).

Nelle precedenti fasi del confronto giudiziario, Wycon S.p.a. aveva eccepito che il Tribunale di Milano prima, e la Corte d’Appello poi, avessero erroneamente qualificato il progetto di arredamento di interni degli store Kiko come “opera d’architettura” anziché come “opera del disegno industriale”, per la cui protezione l’art. 2, n. 10 L.a. richiede il più stringente requisito del valore artistico.

Requisito la cui dimostrazione è affidata, come è noto, a parametri quali il riconoscimento da parte di ambienti culturali ed istituzionali della sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate o ancora, l’attribuzione di premi.

Tali elementi, a detta della ricorrente, non sarebbero rinvenibili nel caso di specie.

A ulteriore sostegno della propria tesi, Wycon S.p.a. aveva fatto appello anche a un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, essendo l’architettura “l’arte ed al contempo la tecnica di progettare e costruire edifici”, anche gli arredi di un progetto di allestimento d’interni avrebbero dovuto fondersi “inscindibilmente con l’immobile” (Trib. Milano, ord. 31 maggio 2006) ai fini della loro protezione autorale di cui all’art. 2 n. 5 L.a., con la conseguenza che il concept store Kiko, concepito come opera a sé stante, non sarebbe qualificabile come un’opera d’architettura.

Senonché il ragionamento seguito dalla Suprema Corte ha preso le mosse da una diversa e più ampia nozione di “opera d’architettura”.

La Corte di legittimità, infatti, ha preso atto del fatto che la nozione di architettura, al giorno d’oggi, sia da intendersi in senso più estensivo, in modo da ricomprendervi anche quell’attività intellettuale rivolta alla creazione e modificazione degli spazi per renderli fruibili all’uomo, nell’ambiente fisico, nel territorio e paesaggio, nelle città, nell’edilizia ed anche nell’organizzazione degli interni. Con la conseguenza che non costituisce, quindi, un elemento imprescindibile, la sussistenza di una struttura immobiliare per configurare un’opera d’architettura.

D’altra parte, , nella lettera dell’art. 2 n. 5 non sono rinvenibili restrizioni dell’ambito applicativo di tale norma e, come la stessa Corte di Cassazione ha precisato, “quando il legislatore ha voluto riservare la tutela autorale soltanto ad una fascia elevata di creatività, in correlazione alla specifica destinazione dell’opera dell’ingegno del mercato, lo ha indicato espressamene come ad es. ha fatto per le opere del ingegno industriale, per le quali l’art. 2 n. 10 L.a. richiede sia il «carattere creativo» sia il «valore artistico»”.

Ovviamente, in questo modo non si è voluto concedere a qualsiasi progetto di design degli interni un accesso indiscriminato alla tutela di cui all’art. 2 n. 5 L.a..

Invero, al fine di evitare un proliferare di diritti di esclusiva, la Corte di Cassazione è intervenuta nel definire precisi limiti. E così è stato specificato come nel progetto di interior design debba necessariamente riconoscersi una progettazione unitaria, dalla quale traspaia la firma personalissima e originale del proprio autore.

A tal fine, non si richiede che ogni elemento dell’arredo sia denotato da un carattere di originalità, ma ciò che importa è la visione d’insieme. L’originalità è da ravvisarsi, infatti, nella combinazione e nella coordinazione dei singoli componenti d’arredi, che siano frutto di scelte libere e creative dell’autore e non di mere scelte di carattere tecnico-funzionale.

Muovendo da tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi formulato il seguente principio secondo il quale “un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara ‘chiave stilistica’, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5 n. 2 L.a. («i disegni e /e opere dell’architettura»), non rilevando il requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell’arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell’autore”.

La sentenza offre anche, in via esemplificativa, alcune indicazioni pratiche, chiarendo che in concreto una progettazione unitaria che rifletta l’impronta personale dell’autore si attua con precise scelte di composizione d’insieme degli elementi del concept store quali, ad esempio, il colore delle pareti, particolari effetti nell’illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l’impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni.

In sintesi, tutti quegli attori economici che intendano puntare sul layout dei propri punti vendita quale strumento di attrazione dei clienti possono ora guardare alla pronuncia in questione per meglio programmare gli investimenti da mettere in campo, sapendo quali sono gli accorgimenti da adottare fin dalle prime fasi del concepimento del layout affinché il risultato di tali investimenti possa trovare tutela come opera d’architettura.