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Una decisione in tema di giurisdizione: il caso IKEA

Segnaliamo una interessante ordinanza emessa settimana scorsa in sede di reclamo dal Tribunale di Milano in tema di messaggi pubblicitari ingannevoli e denigratori pubblicati sul web e concorrenza sleale, in un caso che ha visto il nostro partner Matteo Mussi assistere vittoriosamente IKEA Italia Retail S.r.l. e IKEA AG.

Tra le varie questioni affrontate dal Collegio milanese degna di nota è quella relativa al tema della giurisdizione.

Il Tribunale di Milano, facendo proprio l’orientamento della giurisprudenza europea in base al quale, in caso di illeciti extracontrattuali, “la mera accessibilità di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio è stato registrato non è sufficiente a concludere che le offerte in vendita che compaiono in esso sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio” (cfr. C‑324/09, LOreal vs. eBay), ha stabilito che, nel caso di specie, difettava la giurisdizione italiana sulla base delle seguenti circostanze di fatto:

  • IKEA AG è una società di diritto svizzero con sede in Svizzera;
  • IKEA AG risulta non operare sul territorio italiano;
  • il messaggio pubblicitario era stato redatto anche in lingua italiana poiché è pacifico che tale lingua costituisce, unitamente al tedesco e al francese, una delle lingue ufficiali della Confederazione Elvetica;
  • il consumatore medio italiano non ha alcun interesse a navigare sul sito Ikea svizzero in quanto è circostanza pacifica che dall’Italia non sia possibile procedere ad alcun acquisto;
  • i prezzi sul sito web di IKEA AG sono espressi unicamente in franchi svizzeri.

Per tutti questi motivi, sebbene il messaggio pubblicitario contestato a IKEA AG fosse scritto anche in lingua italiana, il Tribunale ha ritenuto che non fosse diretto ai consumatori italiani, bensì soltanto a quelli svizzeri, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice nazionale riguardo a tutte le istanze cautelari avanzate nei confronti di IKEA AG.

Per completezza, si segnala che le istanze cautelari sono state respinte, nel merito, anche nei confronti di IKEA Italia Retail S.r.l., con conferma da parte del Collegio dell’ordinanza cautelare reclamata.