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Bielorussia: sanzioni americane e imprese italiane

A seguito dei recenti eventi riguardanti la Russia e l’Ucraina, che coinvolgono certamente anche la Bielorussia, riteniamo utile svolgere un breve approfondimento relativo all’Executive Order 14038 del 9 agosto 2021 denominato “Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus” (di seguito “EO 14038”) che ha introdotto alcune sanzioni americane verso la Bielorussia.

Sebbene la maggior parte dei divieti contenuti nell’EO 14038 sia destinata alle US person (e cioè: “United States citizen, lawful permanent resident, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States”), il medesimo Executive Order contiene diverse disposizioni che potrebbero essere applicabili anche alle Non-Us person, tra cui potrebbero rientrare i cittadini e le imprese italiane.

Infatti, benché le guide interpretative dell’EO 14038 siano ad oggi limitate, si ritiene che le disposizioni di seguito analizzate possano rientrare tra quelle applicabili anche alle Non-US person.

Per esempio, la Section 5 dell’EO 14038 stabilisce che “any transaction” (ndr. qualsiasi operazione commerciale), che elude o ha lo scopo di eludere l’EO 14038, e che causa o tenta di causare una violazione dell’EO 14038, è vietata. Le parole “any transaction” paiono riferibili a operazioni poste in essere da chiunque e dunque anche da Non-US person. Si noti che l’obiettivo principale della disposizione in questione consiste nel vietare a un soggetto di causare una violazione dell’EO 14038 da parte di un altro soggetto. Tale circostanza potrebbe verificarsi, per esempio, se un’impresa Non-US dovesse coinvolgere una banca o un’impresa americana (e quindi una US person) in un’operazione vietata alle US person dall’EO in oggetto.

Inoltre, l’EO 14038 contiene diverse disposizioni, simili alle “secondary sanctions”, in base alle quali l’OFAC può ritenere sanzionabile un soggetto indipendentemente dalla sua nazionalità (e quindi anche le Non-US person). In particolare, si notino le seguenti Section dell’EO 14038 e i soggetti passibili di sanzione in esse individuati:

  • Section 1.(a).(iv): soggetti che operano o hanno operato in Bielorussia in determinati settori (che potrebbero essere ampliati dalle autorità americane) tra cui rientrano – ad oggi – quelli della difesa, della sicurezza, energetico, del cloruro di potassio, del tabacco, delle costruzioni e dei trasporti;
  • Section 1.(a).(vi): soggetti che hanno materialmente assistito o consegnato beni o prestato servizi in favore di qualsiasi SDN designata ai sensi dell’EO 14038;
  • Section 1.(a).(vii): soggetti che hanno agito o che hanno affermato di agire al posto di una SDN designata ai sensi dell’EO 14038.

Le sanzioni che potrebbero applicarsi alle Non-US person dipendono dalla condotta effettivamente posta in essere dalla stessa. Per esempio, una Non-US person potrebbe rischiare di essere designata come “SDN” – “Specially Designated Nationals” dall’Office of Foreign Assets and Control (l’OFAC), il che comporterebbe tra l’altro il divieto per il soggetto sanzionato di entrare nel territorio americano, il divieto delle US person di fare affari con lo stesso e il congelamento dei beni situati negli USA o in possesso o sotto il controllo di una US person. Oppure, alla Non-US person potrebbe essere comminata una penalty, che varia in base a diversi fattori, tra cui la sussistenza di circostanze attenuanti, come per esempio la decisione di presentare una voluntary disclosure all’OFAC da parte della stessa Non-Us person, o aggravanti come per esempio se la condotta è caratterizzata da “criminal intent”.

Dunque, l’EO 14038 rappresenta l’ennesimo provvedimento americano che introduce un rischio per le Non-US person di incorrere in sanzioni per aver intrattenuto affari con soggetti o Paesi sottoposti a misure restrittive da parte degli USA. Segnaliamo inoltre che tale rischio ci pare destinato ad aumentare considerata l’attuale situazione geopolitica causata dai recenti eventi sopra accennati – che coinvolgono anche la Bielorussia – e che stanno comportando l’introduzione di nuove sanzioni.

Infine, si noti che le Non-US person potrebbero cambiare il proprio status – anche temporaneamente – e divenire Us Person. Per esempio, si pensi al caso di un cittadino italiano che si trova per qualsiasi ragione su suolo americano: fintanto che il medesimo dovesse rimanere in tale luogo, egli sarebbe assoggettato agli obblighi e ai divieti previsti per le US person e dunque qualsiasi disposizione dell’EO 14038 diverrebbe applicabile allo stesso.

Per completezza, ricordiamo che le imprese italiane sono ovviamente assoggettate alla normativa europea che, a sua volta, ha introdotto misure restrittive relative alla Bielorussia. Si ricorda in particolare il Regolamento (CE) 765/2006 che prevede sia misure restrittive oggettive, tra cui il divieto di esportazione di certi beni, come le attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, sia misure restrittive soggettive, come il congelamento di fondi e di risorse economiche di determinati soggetti. Per il medesimo contesto geopolitico sopra richiamato anche tali misure potrebbero essere inasprite. Si sottolinea infine che la violazione di misure restrittive europee potrebbe comportare responsabilità di carattere amministrativo e penale.

 

 

Per qualsiasi chiarimento il nostro Studio resta a disposizione.

Per ulteriori informazioni 

Avv. Hanz Giovanni Chiappetta hchiappetta@lawtelier.it

Avv. Marika Romani mromani@lawtelier.it